SPORT DI TUTTI 2023: Nuovi fondi per ASD, SSD

In arrivo nuovi contributi a sostegno di associazioni, società sportive e Comuni per interventi di inclusione attraverso lo sport. Come presentare domanda entro il 24 marzo.

Il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute hanno resto disponibili 4 Avvisi pubblici rivolti ad ASD/SSD, ETS di ambito sportivo e Comuni per progetti di diffusione dello sport come contributo alla inclusione sociale.

In particolare gli ambiti di intervento sono:

  • iniziative in quartieri cittadini carenti di strutture sportive;
  • rivolte in particolare categorie a forte disagio sociale e a rischio
  • emarginazione;
  • progetti di inclusione negli istituti di pena, anche minorili;
  • sistemazione di aree attrezzate per l’attività motoria nei parchi urbani.

I progetti dovranno garantire attività sportive gratuite per un numero minimo di partecipanti a fronte di contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per ciascuno). Godranno di valutazione aggiuntiva gli interventi realizzati in collaborazione con altre associazioni o enti locali e che propongano anche attività extrasportive coerenti.

L’importo complessivo messo a disposizione del Dipartimento per lo Sport è pari a oltre 13 milioni di euro.

Le domande vanno inviate tramite l’apposita piattaforma dal 24 febbraio al 24 marzo 2023, previa registrazione e creazione di un account personale e compilazione del formulario online di presentazione del progetto.

Vediamo nei paragrafi seguenti in dettaglio cosa prevedono gli avvisi (allegati in fondo all’articolo)

Capitoli:

  1. Sport di tutti 2023 – Quartieri
  2. Sport di tutti: Inclusione
  3. Sport di tutti 2023 – Carceri
  4. Sport di tutti 2023 – Parchi comunali

1) Sport di tutti 2023 – Quartieri

Le risorse stanziate per questo avviso ammontano a € 3.778.875,00 e sono destinate alla costituzione di Presidi sportivi educativi al servizio della comunità grazie all’alleanza tra sistema sportivo, terzo settore e Istituzioni Scolastiche.

I progetti dovranno riguardare aree di disagio sociale e periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità, con un alto indice di vulnerabilità sociale e materiale e dovranno costituire centri di riferimento e aggregazione sul territorio, con lo svolgimento di:

  • attività sportive ed educative gratuite per bambini/e ragazzi/e, donne/uomini e persone over 65
  • doposcuola pomeridiani e attività di laboratorio per i bambini
  • campi estivi per attività sportiva durante il periodo di chiusura delle scuole
  • Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport per le famiglie e tutta la comunità
  • Attività finalizzate all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità

Il finanziamento per ogni singolo progetto potrà arrivare a: €100.000,00.

2) Sport di tutti: Inclusione

Con l’Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali:

  • prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero);
  • contrasto alla povertà educativa e il rischio criminalità;
  • prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;
  • sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.

Le risorse programmate messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 2.406.410,00.

Ogni progetto presentato da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovrà garantire:

  • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari per almeno 24 mesi; con attività sportive destinate a beneficiari in età scolare svolte in orario extracurricolare
  • il coinvolgimento di mimino 50 (cinquanta) beneficiari,

Nella valutazione dei progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo, si darà preferenza ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:

  • azioni di valorizzazione di attività extra sportive aggiuntive, (es. centri estivi, doposcuola pomeridiano);
  • la collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD e servizi sociali degli Enti Locali, strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, ecc.).

3) Sport di tutti 2023 – Carceri

L’Avviso “Carceri” è rivolto a ASD/SSD e ETS di ambito sportivo per il sostegno di progetti volti alla pratica dell’attività motoria, sportiva e formativa negli Istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per i minorenni.

I progetti dovranno creare attraverso la pratica dell’attività sportiva, percorsi di sostegno e di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione.

Inoltre dovranno essere occasione per fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico- pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’Intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Il finanziamento per ogni singolo progetto può arrivare a:

  • € 20.000, per la linea Adulti e
  • € 15.000,00 per la linea Minorenni

Le risorse complessive a disposizione ammontano a 3 milioni di euro.

4) Sport di tutti 2023 – Parchi comunali

Infine, l’avviso riguardante i Parchi è rivolto ai Comuni.

Si prevede l’erogazione di contributi economici per la creazione di nuove aree attrezzate nei parchi in cofinanziamento, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto.

I Comuni interessati alla realizzazione del Progetto dovranno prevedere l’affidamento delle aree attrezzate per un minimo di due annualità ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica del territorio, le quali dovranno assicurare la manutenzione delle aree in cambio dell’uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della settimana stabilite in accordo con il Comune.

Nelle aree selezionate dovranno essere installate attrezzature per un valore massimo di:

  • MODELLO PROGETTUALE SMALL – Importo massimo comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione – € 5.000
  • MODELLO PROGETTUALE MEDIUM – Importo massimo € 30.000
  • MODELLO PROGETTUALE LARGE – Importo massimo – € 35.000.

L’importo stanziato a questo fine ammonta a 4 milioni di euro di cui € 3.300.00,00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 700.000,00 per l’allestimento e l’attivazione.

Per poter presentare la propria candidatura, i Comuni dovranno mettere a disposizione un’area, all’interno del proprio territorio comunale, avente le seguenti caratteristiche:

  • avere dimensioni di almeno 300 mq in area pianeggiante;
  • essere interna ad un parco pubblico urbano o una spiaggia di proprietà e nella completa disponibilità del Comune proponente;
  • essere priva di barriere architettoniche;
  • essere dotata di un impianto di illuminazione funzionante che permetta lo sfruttamento dell’area attrezzata anche in orario serale;
  • essere compatibile a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta nell’ambito del Progetto.

ECO-SISMA Bonus alla consolidante: utilizzo in compensazione senza limiti

Si tratta infatti del mero trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, da parte della consolidata, ai fini della liquidazione Ires e non di una vera e propria cessione del credito d’imposta.

Una società consolidata può trasferire alla consolidante i crediti d’imposta Ecobonus e Sismabonus maturati nel 2019, per l’utilizzo in compensazione con l’Ires di gruppo, senza incorrere nei limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000. Possibilità invece preclusa in caso di ulteriori cessioni da parte dei secondi cessionari, secondo le previsioni dell’articolo 14 e 16 del Dl n. 63/2013. È il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 133/2021.

Nell’interpello la società Beta, in qualità di cessionaria, aveva acquistato, a partire dal 2019, direttamente dai soggetti titolari della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, il credito d’imposta nella misura e alle condizioni previste dalla disciplina agevolativa. Tale credito, ricorda il documento di prassi, qualora non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione senza l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo n. 34 della legge n. 388/2000.

Il titolare dell’Ecobonus e del Sismabonus quindi può cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di effettuare una terza cessione da parte di questi ultimi.

Al riguardo l’Agenzia ricorda, oltre alla misura che ha previsto la completa fruibilità del credito ceduto (articolo 14 Dl n. 63/2013), anche la disposizione che ha previsto dei limiti all’utilizzo in compensazione del credito oggetto di cessione (articolo 34 della legge n. 388/2000)
Ricorda, poi, che la disciplina sul consolidato fiscale consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante. Questa opportunità non penalizza la possibilità di compensazione e di utilizzo dei crediti e delle eccedenze d’imposta che sono concessi alle imprese singolarmente considerate.

L’articolo 121 del Tuir prevede, infatti, che ciascuna società partecipante al consolidato debba redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi – senza liquidare la relativa imposta – comunicando alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti e acconti versati.

Pertanto, in conseguenza dell’esplicito riconoscimento della fiscal unit, ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Riguardo al primo quesito, dunque, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame si è in presenza di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, e non di un vero e proprio contratto di cessione. Di conseguenza, la controllata Beta potrà legittimamente traferire il credito d’imposta nei limiti della quota utilizzabile e dell’Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni normative indicate.

Riguardo al secondo quesito, e cioè al riconoscimento del Sismabonus e dell’Ecobonus nell’ipotesi in cui il bonifico usato per il pagamento delle ristrutturazioni sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta, l’Agenzia precisa in via preliminare che tale quesito presenta un difetto di legittimazione, trattandosi di un punto che non riguarda l’istante. Inoltre l’interpello non individua in modo puntuale l’errore commesso, parlando genericamente di “incompletezza di taluni dati del bonifico”.

In ogni caso, l’Agenzia ricorda gli elementi che devono figurare nel bonifico richiesti dalla normativa (indicazione della causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita Iva del beneficiario) e in particolare i chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/2019, precisamente “Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.