Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo

COSA PREVEDE?

Con il messaggio 2736 del 26 luglio 2024 l’Inps ribadisce, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e degli importanti risvolti che tali condizioni climatiche hanno per le attività lavorative, la possibilità di effettuare la sospensione o riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali.

Il messaggio precisa che:

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

ATTENZIONE: Le due causali sono distinte e, pertanto, non possono sovrapporsi sugli stessi periodi temporali neppure parzialmente. Tuttavia nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Inps riconoscerà la Cigo sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

Per entrambe le causali, in quanto annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. “EONE”), l’Inps ricorda che si applicano le seguenti deroghe nella concessione della cassa integrazione:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva;
  • non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro;
  • il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva;
  • nel settore edile e lapideo l’informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

CASSA INTEGRAZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE

La cassa integrazione eventi meteo per caldo spetta quando:

  • le temperature superano i 35°;
  • inferiori a 35° laddove è riscontrato un alto tasso di umidità (temperatura percepita più alta di quella reale).

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

ELEMENTI DA VALUTARE 

Gli elementi da valutare anche con il supporto di documentazione tecnica di istituti climatici, INAIL, protezione civile, sono:  

  • tipologia della lavorazione;
  • luogo di lavoro non proteggibile da sole;
  • luogo chiuso senza adeguati sistemi di aerazione;
  • utilizzo di materiali che non sopportano alte temperature.

TIPOLOGIE D’INTEGRAZIONE SALARIALE

Le diverse tipologia integrazione salariale disponibile sono:            

  • CIGO EONE;
  • CISOA per attività agricole;
  • FIS e FONDI BILATERALI per PMI.

Per l’Inps, inoltre, lo stesso ragionamento va svolto anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per l’istruttoria della domanda con causale “eventi meteo” occorre indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato (il caldo eccessivo), ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. A tal fine l’Inps spiega che pur non essendo necessario allegare alla domanda i bollettini meteo (che sono acquisiti d’ufficio dall’Inps) l’azienda può produrre anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA)

In risposta all’emergenza climatica in corso, il governo italiano ha emanato nuove disposizioni per sostenere le imprese e i lavoratori colpiti da eventi meteorologici estremi, introducendo significative modifiche agli ammortizzatori sociali per agricoltori e lavoratori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) possono accedere alla CISOA anche in caso di riduzione del lavoro pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. La CISOA è disponibile anche per impiegati e quadri a tempo indeterminato, inclusi apprendisti e soci di cooperative di lavoro.
Questa misura temporanea si aggiunge alla disciplina ordinaria, che prevede la CISOA solo in caso di sospensione completa dell’attività lavorativa a causa di intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro. Gli eventi che vengono coperti sono temporanei e provocano un’interruzione del lavoro, come ad esempio in caso di gelo, malattie infettive, siccità, piogge intense, temperature elevate e attacchi parassitari significativi. Durante il periodo indicato, i trattamenti concessi non verranno conteggiati ai fini del limite annuale di 90 giorni di fruizione della CISOA, e i periodi di sospensione o riduzione saranno considerati lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO)

Si ricorda che la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.

L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente alle temperature elevate è stabilita anche per temperature inferiori ai 35 gradi, che possono giustificare il ricorso all’integrazione salariale o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.

In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le nuove disposizioni estendono la possibilità di accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) anche ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per EONE non saranno conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

SOSTEGNO ALLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Un ulteriore sostegno è previsto per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa. Per l’anno 2024, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e alla mobilità in deroga, con un limite di spesa di 7,5 milioni di euro, finanziato dal Fondo sociale per occupazione e formazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le domande per la CISOA devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione. Le autorizzazioni saranno gestite direttamente dall’INPS, con pagamento diretto ai lavoratori. Per la CIGO, le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all’evento, e le modalità di compilazione dei flussi UniEmens rimangono invariate.

Fondo bilaterale di Solidarietà del settore dei Servizi Ambientali

Nuove istruzioni operative, amministrative e contabili riguardanti il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono state approvate.

FINALITA’ DEL FONDO

Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali è stato istituito con l’obiettivo di fornire tutele economiche e formative ai lavoratori di questo settore. Le finalità principali dunque sono:

  • assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro: il fondo eroga un assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, sia per causali ordinarie che straordinarie;
  • erogazione di prestazioni integrative: il fondo fornisce prestazioni integrative rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori prossimi al pensionamento;
  • finanziamento di programmi formativi: il fondo sostiene programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, per migliorarne le competenze e favorirne l’occupazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Datori di lavoro
    • Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali si rivolge ai datori di lavoro che operano in questo settore specifico e occupano almeno un dipendente.
  2. Settore dei servizi ambientali
    • Il settore dei servizi ambientali invece comprende una vasta gamma di attività legate alla gestione e alla tutela dell’ambiente.

In particolare tra queste rientrano:

  • la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
  • la depurazione delle acque;
  • la gestione delle risorse idriche;
  • il riciclaggio e altri servizi correlati.

BENEFICIARI

Il fondo bilaterale di solidarietà tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore dei servizi ambientali, ad eccezione dei dirigenti.
Sono inclusi anche gli apprendisti assunti con qualunque tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.

PRESTAZIONI

Prestazioni ordinarie
Le prestazioni ordinarie del Fondo comprendono principalmente l’assegno di integrazione salariale, erogato ai lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Per accedere all’assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro devono presentare una domanda che può essere inoltrata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio dell’evento.

CAUSALI

Le causali di intervento includono situazioni ordinarie previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015, come riduzioni temporanee dell’attività lavorativa per crisi aziendali, riorganizzazioni o eventi non evitabili.

MISURA DELLA PRESTAZIONE E DURATA

La misura della prestazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale mensile rivalutato annualmente.
La durata massima della prestazione varia in base alla dimensione dell’azienda e può estendersi fino a 13 settimane in un biennio mobile per le aziende con meno di 5 dipendenti, e fino a 26 settimane per quelle con più di 5 dipendenti.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE E INTEGRATIVO

Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale pari all’1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori per il periodo di fruizione dell’assegno.

Il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario addizionale del 3% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di eventi tutelati.

ATTENZIONE: La contribuzione correlata è dovuta per il periodo di erogazione delle prestazioni integrative, consentendo ai lavoratori di maturare il diritto al trattamento pensionistico.

PROGRAMMI FORMATIVI

Il Fondo finanzia programmi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, inclusi quelli in esubero, per migliorare la loro competitività nel mercato del lavoro. Per la realizzazione di questi programmi, il fondo può stipulare convenzioni con fondi interprofessionali, nazionali, territoriali e dell’Unione Europea, garantendo risorse vincolate alla finalità formativa.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

ISCRO

L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è una misura di sostegno economico introdotta per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Questa indennità è pensata per fornire un aiuto economico temporaneo a quei lavoratori che si trovano in difficoltà a causa di una riduzione del reddito.

BENEFICIARI

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS e a nessuna altra cassa. Si parla quindi di professionisti senza cassa e senza albo e gli stessi per fare domanda devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non devono beneficiare dell’assegno di inclusione;
  • devono aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti;
  • devono aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito inferiore a 12 mila euro;
  • devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • devono essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.

CALCOLO E DURATA

L’indennità è corrisposta in misura pari al 25% su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

La prestazione comunque non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

L’indennità è corrisposta mensilmente dall’Inps direttamente al beneficiario.

La durata dell’ISCRO è di 6 mensilità e si può decadere dal beneficio in caso di:

  • cessazione della partita IVA;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità dell’Assegno di inclusione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta dovrà essere presentata una sola volta dal 1° agosto 2024 ed entro il 31 ottobre 2024.

L’istanza dovrà essere inoltrata all’INPS attraverso la procedura online predisposta da parte dell’Istituto. Si può accedere alla domanda solo se si è in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

L’INPS, una volta acquisita la domanda, comunicherà all’Agenzia delle entrate i riferimenti anagrafici dell’interessato, al fine di consentire a quest’ultima i controlli sul possesso dei requisiti. Una volta accolta la richiesta di sussidio, questo avrà decorrenza a partire dal giorno successivo la data di presentazione della domanda.

Agevolazioni assunzioni 2024

COSA PREVEDE?
Il decreto legge “Coesione” n. 60 2024 ai fini della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro definisce le specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali e le novità che comprendono le misure di razionalizzazione e semplificazione amministrativa per l’utilizzo delle risorse con l’obiettivo di maggiore coesione nazionale ma anche strumenti  per stimolare l’occupazione, sia dal punto di vista del lavoro dipendente che del lavoro autonomo, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. 

GLI INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI 

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano in particolare tre nuovi bonus contributivi per l’assunzione di giovani, donne e soggetti residenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. 

In particolare i beneficiari sono:

  • i giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti a tempo indeterminato, potranno essere assunti fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto;
  • Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1°luglio 2024 al 31 dicembre 2025;
  • Un simile esonero è previsto anche per tutte le assunzioni, senza limiti di età (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, (ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) estendendosi fino a 30 mesi.

Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri ma sono compatibili senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. 

BONUS GIOVANI
Dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in indeterminati) personale non dirigenziale che alla data dell’assunzione non hanno compiuto 35 anni e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (esclusi i premi INAIL) nel limite massimo di  500 euro su base mensile, nei limiti della spesa autorizzata e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo di importo sale a 650 euro su base mensile 

BONUS DONNE  

E’ previsto un simile esonero totale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile   per donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, e per donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque  residenti. E’ richiesto un conseguente incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

BONUS PICCOLE IMPRESE ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO 

Infine, ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale Unica (ZES) per il Mezzogiorno dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 soggetti under 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo  indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro  mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi  previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per  ciascun  lavoratore.

RESTO AL SUD 2.0

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Mezzogiorno, è istituita una specifica misura denominata “Resto al Sud 2.0”. Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali. Le attività citate precedentemente sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA nonché, ove richiesta per l’esercizio di attività ordinistica, l’iscrizione all’albo professionale per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti. 

Sono destinatari dell’intervento i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizioni di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Proroga Decontribuzione SUD

DECONTRIBUZIONE SUD

La decontribuzione Sud è un’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, che prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Mezzogiorno. La Commissione Europea ha concesso un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2024. Qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024. Le nuove assunzioni effettuate dal 1° luglio 2024 restano dunque escluse dal beneficio, a prescindere dalla sede di impiego del lavoratore.

È stata introdotta per tutelare e incentivare i livelli occupazioni in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico. L’agevolazione è poi stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022 tra le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’inizio della guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda l’anno in corso, l’INPS ha comunicato la proroga al 31 dicembre 2024 della decontribuzione Sud. La decisione è stata presa dalla Commissione Europea, che ha autorizzato l’Italia ad allungare i termini dell’agevolazione per altri 6 mesi.

MASSIMALI

 La Commissione Europea ha approvato, oltre alla proroga, anche l’innalzamento dei massimali di erogazione degli aiuti compresi nel “Temporary Crisis and Transition Framework”.

In particolare, il massimale di erogazione è stato fissato a:

  • 335mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

 Inoltre, viene confermato che la misura non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario.

A CHI È RIVOLTO

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con sede legale e operativa in una delle seguenti regioni del Sud Italia:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Calabria
  • Campania
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia.

La misura è valida anche per i contratti a tempo determinato, per i rapporti di lavoro in corso, alle nuove assunzioni.

Dal momento che la decontribuzione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal “Temporary crisis framework” sono esclusi i settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, ma anche:

  • enti pubblici economici e istituti autonomi di case popolari trasformati in enti pubblici economi come da legislazione regionale;
  • tutti gli enti che sono diventate società di capitali (anche quelli a capitale pubblico) a seguito di processi di privatizzazione;
  • ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza diventate a diritto privato;
  • aziende speciali (anche in consorzio);
  • consorzi di bonifica e industriali;
  • enti morali ed ecclesiastici.

Per le imprese con sede legale in un’altra regione, ma con una o più unità situate nei territori ammessi sarà comunque possibile presentare l’istanza.

VANTAGGI

La decontribuzione Sud offre ai datori di lavoro del Mezzogiorno una serie di vantaggi, tra cui:

  • una riduzione dei costi del lavoro, che può favorire l’assunzione di nuovo personale;
  • un miglioramento della competitività delle imprese, che può favorire la crescita economica del territorio.

Il contributo alla riduzione dei divari territoriali e al rilancio delle aziende, del lavoro e del sistema produttivo delle Regioni del SUD è stato confermato anche dall’ ISTAT, che ha riscontrato nel 2023 una crescita economica del Mezzogiorno superiore alla media nazionale, rispetto ad un 2022 in cui aveva mostrato andamenti inferiori. In particolare, il Pil è aumentato in volume dell’1,3% nel Mezzogiorno e dell’1% nel Nord-ovest, a fronte di dinamiche più contenute nel Nord-est (+0,8%) e, soprattutto, nel Centro (+0,5%). Anche in termini occupazionali il Mezzogiorno è stata l’area che ha dato il contributo maggiore alla crescita, con un incremento degli occupati che ha raggiunto il 2,5% a fronte di stime più contenute per le restanti aree del Paese.

Un risultato, questo, al quale proprio la Decontribuzione sud ha dato un contributo sostanziale.

Incentivi fotovoltaici per le aziende: Ti sei perso la diretta? Recuperala qui!

Chiuso pochi giorni fa il secondo appuntamento di Futura On Air , il format di dirette dedicato al mondo del fotovoltaico.

In questa puntata abbiamo affrontato un tema davvero caldo: quello degli incentivi governativi dedicati all’installazione di impianti fotovoltaici aziendali.

Abbiamo approfondito, in particolare, le due misure cardine degli incentivi governativi: la Zes Unica e il Piano Transizione 5.0.

  • Come si accede agli incentivi? 
  • Come sfruttarli per ridurre i costi energetici aziendali? 
  • Come possono aiutare, nel contempo, ad aumentare la competitività aziendale?

Di questo e di tanto altro ne abbiamo parlato in diretta insieme all’Amministratore Salvatore Riccio , al Direttore Commerciale Ivan Aiello e all’ospite speciale della serata, il dott. Vincenzo Chiatto , Presidente CDA Humanconsulting, azienda associata a Confindustria e partner ufficiale Sole 24 Ore. 

Te la sei persa? Che paura!

Puoi recuperarla qui:

PAR GOL Campania

PAR GOL CAMPANIA

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’attuazione in Regione Campania della misura di Tirocinio prevista dal percorso 4 del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Nell’ambito del Percorso 4, che prevede l’attivazione di un percorso di lavoro e inclusione che ambisce alla collaborazione con la rete dei servizi territoriali, come quelli educativi, sociali, sanitari, di conciliazione, il presente Avviso disciplina le misure del Tirocinio Extracurriculare e del Tirocinio di Inclusione come strumenti di avvicinamento al mercato del lavoro per utenza con bisogni complessi.

L’avvio degli interventi finanziabili dal presente Avviso è consentito fino al 31 dicembre 2024.

TIROCINANTI

Sono Beneficiari del programma GOL le persone fino a 65 anni di età, residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, alternativamente, in almeno una delle seguenti situazioni:

  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche    categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
  • beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;
  • lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;
  • disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
  • lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

ATTIVITÀ

Le attività previste dai percorsi ai quali i beneficiari possono accedere sono quelle del programma GOL. L’accesso ad uno specifico percorso da parte del beneficiario è legato all’esito dell’attività di assessment, svolta ex-ante, che definisce la fascia di intensità di aiuto. L’accesso al programma dei beneficiari avvengono a seguito di convocazione e/o invito all’adesione da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania.

Il presente avviso disciplina le attività di tirocinio extracurriculare formativo e di inclusione della durata di 12 mesi previste dal percorso 4) Lavoro e inclusione, così descritto:

  • lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di cittadinanza;

I tirocini oggetto del presente Avviso sono disciplinati dal Regolamento Regionale n.4/2018. Il succitato Regolamento Regionale definisce il Tirocinio come una Misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati attraverso la quale si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo. I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e in nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono finanziabili ai sensi del presente Avviso, a valere sulle risorse del programma, esclusivamente le attività di seguito descritte:

  • tirocini formativi extracurriculari, nell’ambito del percorso 4 (Lavoro e inclusione), limitatamente alle indennità mensili di euro 500,00 conferite al tirocinante.
  • tirocini di inclusione, nell’ambito del percorso 4 (Lavoro e inclusione), limitatamente alle indennità mensili di euro 500,00 conferite al tirocinante.

Il soggetto ospitante può erogare un’indennità pari a € 500,00 e non superiore a € 1.000,00 per ciascuna delle 12 mensilità di tirocinio svolto. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La spesa finanziabile dal presente avviso è unicamente riferita all’indennità mensile di euro 500,00 per ogni tirocinio di 12 mesi. La spesa prevista, di cui al par. 12.1, è coerente con quanto previsto dal Piano di Attuazione. Ai fini del presente avviso i datori di lavoro privati che possiedono i requisiti indicati all’art.25-bis del Regolamento Regionale possono ospitare un tirocinio.

Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante per l’esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Il Regolamento Regionale dispone che il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili sia correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).

In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:

  • nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;
  • nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
  • nr. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11e 15;
  • nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
  • 20 per cento del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.

QUALI SONO I SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI DI INTERESSE?

In merito ai Settori Economico-Professionali di interesse, i Tirocini possono riferirsi ai seguenti ambiti:

  • Agricoltura, silvicoltura e pesca
  •  Produzioni alimentari
  • Legno e arredo
  • Carta e cartotecnica
  • Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
  • Chimica
  • Estrazione gas, petrolio,carbone, minerali e lavorazione pietre
  • Vetro, ceramica e materiali da costruzione
  • Edilizia
  • Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
  • Trasporti e logistica
  • Servizi di distribuzione commerciale
  • Servizi finanziari e assicurativi
  • Servizi di informatica
  • Servizi di telecomunicazione e poste
  • Servizi di public utilities
  • Stampa ed editoria
  • Servizi di educazione, formazione e lavoro
  • Servizi socio-sanitari
  • Servizi alla persona
  • Servizi di attività ricreative e sportive
  • Servizi culturali e di spettacolo
  • Servizi turistici
  • Area comune

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Contributi economici a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno

COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO?

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con gli altri dicasteri competenti, con decreto 4 giugno 2024, procede ad individuare i nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Il suddetto decreto, pertanto, detta le disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante, per l’anno 2024.

CHI SONO I BENEFICIARI?

Possono beneficiare del predetto contributo i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del decreto in questione:

  •  iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di:

  • assegno di inclusione;
  • reddito di cittadinanza;
  • carta acquisti;
  • qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:

  • nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;
  • indennità di mobilità;
  • fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
  • cassa integrazione guadagni-CIG;
  •  qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

QUALI SONO I CONTRIBUTI PREVISTI?

E’ concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500. Il contributo è volto all’acquisto di beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali. L’INPS invia ai comuni l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate, individuati tra i nuclei familiari residenti sul loro territorio, sulla base dei dati elaborati e posti a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, con priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
  • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’INPS rende disponibili ai singoli comuni i sunnominati elenchi, attraverso una applicazione WEB sul sito www.inps.it, unitamente alle relative istruzioni operative. I Comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi predetti e sulla base del numero di carte loro assegnate ed attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo l’applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell’ambito dell’elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni provenienti dai locali servizi sociali.