Cassa Integrazione per Caldo Eccessivo

COSA PREVEDE?

Con il messaggio 2736 del 26 luglio 2024 l’Inps ribadisce, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e degli importanti risvolti che tali condizioni climatiche hanno per le attività lavorative, la possibilità di effettuare la sospensione o riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali.

Il messaggio precisa che:

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, indicando gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

ATTENZIONE: Le due causali sono distinte e, pertanto, non possono sovrapporsi sugli stessi periodi temporali neppure parzialmente. Tuttavia nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Inps riconoscerà la Cigo sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

Per entrambe le causali, in quanto annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. “EONE”), l’Inps ricorda che si applicano le seguenti deroghe nella concessione della cassa integrazione:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva;
  • non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro;
  • il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale non è preventiva;
  • nel settore edile e lapideo l’informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

CASSA INTEGRAZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE

La cassa integrazione eventi meteo per caldo spetta quando:

  • le temperature superano i 35°;
  • inferiori a 35° laddove è riscontrato un alto tasso di umidità (temperatura percepita più alta di quella reale).

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

ELEMENTI DA VALUTARE 

Gli elementi da valutare anche con il supporto di documentazione tecnica di istituti climatici, INAIL, protezione civile, sono:  

  • tipologia della lavorazione;
  • luogo di lavoro non proteggibile da sole;
  • luogo chiuso senza adeguati sistemi di aerazione;
  • utilizzo di materiali che non sopportano alte temperature.

TIPOLOGIE D’INTEGRAZIONE SALARIALE

Le diverse tipologia integrazione salariale disponibile sono:            

  • CIGO EONE;
  • CISOA per attività agricole;
  • FIS e FONDI BILATERALI per PMI.

Per l’Inps, inoltre, lo stesso ragionamento va svolto anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per l’istruttoria della domanda con causale “eventi meteo” occorre indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato (il caldo eccessivo), ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. A tal fine l’Inps spiega che pur non essendo necessario allegare alla domanda i bollettini meteo (che sono acquisiti d’ufficio dall’Inps) l’azienda può produrre anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA)

In risposta all’emergenza climatica in corso, il governo italiano ha emanato nuove disposizioni per sostenere le imprese e i lavoratori colpiti da eventi meteorologici estremi, introducendo significative modifiche agli ammortizzatori sociali per agricoltori e lavoratori dei settori edile, lapideo e delle escavazioni.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) possono accedere alla CISOA anche in caso di riduzione del lavoro pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. La CISOA è disponibile anche per impiegati e quadri a tempo indeterminato, inclusi apprendisti e soci di cooperative di lavoro.
Questa misura temporanea si aggiunge alla disciplina ordinaria, che prevede la CISOA solo in caso di sospensione completa dell’attività lavorativa a causa di intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro. Gli eventi che vengono coperti sono temporanei e provocano un’interruzione del lavoro, come ad esempio in caso di gelo, malattie infettive, siccità, piogge intense, temperature elevate e attacchi parassitari significativi. Durante il periodo indicato, i trattamenti concessi non verranno conteggiati ai fini del limite annuale di 90 giorni di fruizione della CISOA, e i periodi di sospensione o riduzione saranno considerati lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.

INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO)

Si ricorda che la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore”.

L’applicazione di tali criteri in relazione specificamente alle temperature elevate è stabilita anche per temperature inferiori ai 35 gradi, che possono giustificare il ricorso all’integrazione salariale o in caso di attività svolte in luoghi non protetti dal sole o con materiali sensibili alla calura.

In sostanza il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le nuove disposizioni estendono la possibilità di accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) anche ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024. Le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per EONE non saranno conteggiate ai fini del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.

SOSTEGNO ALLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Un ulteriore sostegno è previsto per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa. Per l’anno 2024, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e alla mobilità in deroga, con un limite di spesa di 7,5 milioni di euro, finanziato dal Fondo sociale per occupazione e formazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le domande per la CISOA devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione. Le autorizzazioni saranno gestite direttamente dall’INPS, con pagamento diretto ai lavoratori. Per la CIGO, le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all’evento, e le modalità di compilazione dei flussi UniEmens rimangono invariate.

Fondo bilaterale di Solidarietà del settore dei Servizi Ambientali

Nuove istruzioni operative, amministrative e contabili riguardanti il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono state approvate.

FINALITA’ DEL FONDO

Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali è stato istituito con l’obiettivo di fornire tutele economiche e formative ai lavoratori di questo settore. Le finalità principali dunque sono:

  • assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro: il fondo eroga un assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, sia per causali ordinarie che straordinarie;
  • erogazione di prestazioni integrative: il fondo fornisce prestazioni integrative rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori prossimi al pensionamento;
  • finanziamento di programmi formativi: il fondo sostiene programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, per migliorarne le competenze e favorirne l’occupazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Datori di lavoro
    • Il fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali si rivolge ai datori di lavoro che operano in questo settore specifico e occupano almeno un dipendente.
  2. Settore dei servizi ambientali
    • Il settore dei servizi ambientali invece comprende una vasta gamma di attività legate alla gestione e alla tutela dell’ambiente.

In particolare tra queste rientrano:

  • la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
  • la depurazione delle acque;
  • la gestione delle risorse idriche;
  • il riciclaggio e altri servizi correlati.

BENEFICIARI

Il fondo bilaterale di solidarietà tutela tutti i lavoratori dipendenti del settore dei servizi ambientali, ad eccezione dei dirigenti.
Sono inclusi anche gli apprendisti assunti con qualunque tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.

PRESTAZIONI

Prestazioni ordinarie
Le prestazioni ordinarie del Fondo comprendono principalmente l’assegno di integrazione salariale, erogato ai lavoratori che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Per accedere all’assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro devono presentare una domanda che può essere inoltrata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio dell’evento.

CAUSALI

Le causali di intervento includono situazioni ordinarie previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 148/2015, come riduzioni temporanee dell’attività lavorativa per crisi aziendali, riorganizzazioni o eventi non evitabili.

MISURA DELLA PRESTAZIONE E DURATA

La misura della prestazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale mensile rivalutato annualmente.
La durata massima della prestazione varia in base alla dimensione dell’azienda e può estendersi fino a 13 settimane in un biennio mobile per le aziende con meno di 5 dipendenti, e fino a 26 settimane per quelle con più di 5 dipendenti.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE E INTEGRATIVO

Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale pari all’1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori per il periodo di fruizione dell’assegno.

Il datore di lavoro deve versare un contributo straordinario addizionale del 3% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di eventi tutelati.

ATTENZIONE: La contribuzione correlata è dovuta per il periodo di erogazione delle prestazioni integrative, consentendo ai lavoratori di maturare il diritto al trattamento pensionistico.

PROGRAMMI FORMATIVI

Il Fondo finanzia programmi di riconversione o riqualificazione professionale per i lavoratori, inclusi quelli in esubero, per migliorare la loro competitività nel mercato del lavoro. Per la realizzazione di questi programmi, il fondo può stipulare convenzioni con fondi interprofessionali, nazionali, territoriali e dell’Unione Europea, garantendo risorse vincolate alla finalità formativa.